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Un Ibrahimovic deluso durante il match tra Milan e Sampdoria
di Luca Spigarelli
MILANO - A seguito dell'apertura dell'indagine dell'UEFA su Zlatan Ibrahimovic, la redazione de IlMilanista.it ha consultato l'EGLA, società che si occupa di compliance nel gioco online, per capire meglio cosa rischia l'asso svedese fresco del rinnovo con il Milan. Ibra, qualora venisse ritenuto colpevole avrebbe violato l'articolo 12 dell'UEFADisciplinary Regulations che recita: “Tutte le persone vincolate dalle regole e dai regolamenti Uefa devono astenersi da qualsiasi comportamento che danneggia o potrebbe danneggiare l’integrità delle partite e delle competizioni”. E il comma 2, B riporta proprio la norma che l'ex Inter e Juve avrebbe violato: “Chi partecipa direttamente o indirettamente a scommesse o attività simili relative a partite o chi ha un interesse finanziario diretto o indiretto in tali attività”.
Ibrahimovic dunque rischia di essere giudicato per avere violato il principio fondamentale del calcio e dello sport ma soprattutto l'UEFA sta portando avanti da molti anni una lotta contro il match fixing, ovvero le partite truccate. Si tratta di un altro principio sacro per club, calciatori, associazioni di categoria e addetti ai lavori.
Ecco, dunque, il parere dell'Avvocata Veronica Lambertz, associata EGLA sulla vicenda Ibrahimovic.
ECCO COSA RISCHIA IBRAHIMOVIC, IL PARERE DELL'ESPERTA
"È notizia degli ultimi giorni che la UEFA abbia aperto un’indagine nei confronti di Ibrahimovic in relazione alla sua partecipazione indiretta in Bethard Group Limited, concessionario di gioco maltese con radici svedesi che, negli ultimi tempi, ha aperto i propri mercati in Spagna e Irlanda.
Non è tuttavia notizia di oggi che Ibrahimovic e Bethard avessero stretto un accordo non solo di sponsorizzazione, ma anche di acquisto di quote societarie da parte del primo, come da comunicato stampa del 28 marzo 2018.
Secondo i comunicati stampa, solo pochi giorni prima, il 22, Ibrahimovic rescindeva il proprio contratto di prestazione sportiva con il Manchester United, con effetto immediato e firmava il contratto con i Los Angeles Galaxy il giorno seguente.
Fermo restando che le opportune indagini sono appena iniziate da parte dell’Ispettore Etico e Disciplinare, come previsto dall’art. 31, comma 4 del Regolamento Disciplinare UEFA, tali informazioni assumono rilevanza se si considera che, da quanto sembra, dal 23 marzo 2018 non era più un giocatore della FA inglese e quindi un giocatore sottoposto alle norme UEFA.
Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 5 e 7bis dello Statuto UEFA, sono i membri della UEFA e quindi le associazioni calcistiche nazionali a dover rispettare non solo lo Statuto, ma anche i regolamenti e le decisioni del CAS, Court of Arbitration for Sport a Losanna. Tale obbligo vincola altresì le società sportive aderenti e i loro giocatori.
Parimenti, l’art. 26 del Codice Etico FIFA vieta non solo la partecipazione, diretta e indiretta, nel settore scommesse, ma anche l’avere interessi, diretti o indiretti, con società che operano nel settore.
Se è vero che la condotta di Ibrahimovic non può essere ritenuta sanzionabile sino a che ha giocato con gli LA Galaxy, rimangono perplessità in ragione della sottoscrizione ed esecuzione del proprio contratto con il Milan, agli inizi del 2020, allorquando la sua partecipazione societaria indiretta era già esecutiva e nota da tempo.
Qualora venisse accertato tramite l’indagine che Ibrahimovic avesse una partecipazione societaria indiretta in Bethard Group Limited, questi rischierebbe una sanzione di almeno 100.000 franchi svizzeri (poco meno di € 91.000) sino ad una squalifica dall’attività professionista per un massimo di 3 anni da parte della FIFA.
Infine, a livello nazionale, Ibrahimovic non potrà essere imputato dalla FIGC in quanto l’art. 24 del Codice di Giustizia Sportiva concerne unicamente l’attività dell’effettuazione della scommessa (e non la partecipazione societaria).
Il Milan, dal canto suo, non sembra rientrare nella fattispecie prevista dall’art. 6 del Codice, laddove è prevista una presunzione di responsabilità oggettiva societaria quando la società calcistica abbia ottenuto un beneficio dall’illecito.
Preme sottolineare come Bethard Group Limited, dal canto suo, non sembra rischiare alcuna sanzione da parte della Malta Gaming Commission, autorità competente per il gioco a La Valletta, a dispetto di un qualsiasi concessionario italiano che avrebbe visto revocarsi la propria concessione da parte di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli oltreché vedersi, perlomeno, denunciato il legale rappresentante per falsa dichiarazione in atti di gara."
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